LECCE – La battaglia legale dei precari della scuola e di chi ha conseguito un titolo per l’insegnamento all’estero procede con successo, nonostante qualcuno insista nel cercare di non far riconoscere un titolo acquisito nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea. “È proprio vero…. Squadra che vince non si cambia”. Il sodalizio tra lo studio legale Giannini-Morelli e UniFormazione continua ad essere vincente e i fatti lo dimostrano: in controtendenza rispetto ai provvedimenti di ieri, 22 giugno 2022, oggi è accolto in Italia il primo ricorso di centinaia di clienti di Uniformazione rappresentati dallo studio legale Giannini-Morelli contro l’ordinanza n. 112/2022 nella parte in cui dispone che l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”. 

L’ordinanza cautelare (23 giugno 2022 n. 40 36 della Sez. IV bis) del TAR dispone, infatti, che l’ammissione con riserva, se sussistono gli altri presupposti normativi, sia titolo per l’immissione in ruolo e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati.

Afferma infatti il TAR “la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell’esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicare di regola effetti in tutte le fasi procedimentali comprese quelle finalizzate all’immissione in ruolo (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019);
Indubbiamente il settore della scuola è in continua evoluzione e fermento su diversi fronti formativi e sulle dinamiche relative al reclutamento docenti.

I percorsi di formazione all’estero sono molto discussi e rappresentano il fulcro di questi cambiamenti, ma ciò non toglie che si tratta di percorsi ben strutturati, sanciti dalla stessa comunità europea e riconosciuti dai Ministeri dei paesi in cui i corsi stessi vengono erogati. Certamente non sono percorsi semplici, motivo per cui affidarsi ad Enti che garantiscono la legalità delle procedure a livello amministrativo e didattico, come UniFormazione che se ne occupa da diversi anni e a studi legali specializzati realmente nel diritto scolastico rappresenta una maggiore sicurezza per chi intende intraprendere questo percorso. Da tempo vengono seguite le vicende dei docenti abilitati all’estero e sicuramente queste ordinanze, nonché sentenze favorevoli, vanno in un’unica direzione, quella della validità dei titolo esteri. Non resta che fare un bocca al lupo a tutti quei docenti destinatari dell’ordinanza, che lottano contro il precariato e si formano all’estero per essere più competitivi.

IL TESTO DELL’ORDINANZA CON I NOMI DEI RICORRENTI CANCELLATI PER TUTELARNE LA PRIVACY REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
ha pronunciato la presente
(Sezione Quarta Bis)

  • ORDINANZA
    sul ricorso numero di registro generale 5873 del 2022, proposto da… (non riportiamo i nomi di decine di ricorrenti per tutelare la loro privacy ndr)
  • CONTRO

Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
– dell’Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”,

N. 05873/2022 REG.RIC.
nella parte in cui all’art. 7 co 4 lett. e), dopo aver previsto l’inserimento con riserva per coloro che hanno conseguito all’estero il titolo di accesso e che sono ancora in attesa del suo riconoscimento in Italia, dispone che “l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” precludendo così a monte la possibilità di conseguire incarichi a tempo determinato a tutti i ricorrenti che verranno inseriti con riserva nelle GPS Sostegno di interesse (relative ai diversi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado), in quanto ancora in attesa del riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione conseguito all’estero;
-di ogni atto preordinato, collegato e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato a un primo e sommario proprio della fase cautelare che:
– i ricorrenti, docenti non di ruolo, conseguito all’estero il titolo di specializzazione utile all’insegnamento sul sostegno, hanno chiesto l’inserimento nella prima fascia delle nuove GPS di Sostegno, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell’art. 3 co. 10 lett. a) dell’OM MI prot. n. 112 del 6/5/2022;
– la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell’esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicare di regola effetti in tutte le fasi procedimentali comprese quelle finalizzate all’immissione in ruolo (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019);

N. 05873/2022 REG.RIC.
– l’ordinanza 112/2022 nella parte in cui dispone che “l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti.
Ritenuto dunque che l’ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, titolo per l’immissione in ruolo e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare nei termini indicati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 giugno 2023. Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Andolfi, Presidente FF
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore Dalila Satullo, Referendario
L’ESTENSORE Luca De Gennaro
IL PRESIDENTE Antonio Andolfi.